Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.).

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